L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

E' costituita in Roma, secondo le leggi vigenti, tra le imprese svolgenti attività di trasloco, "l'Associazione Imprese Traslocatori Italiani - A.I.T.I. -".
L'Associazione può aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali purché abbiano finalità compatibili con i propri principi e i propri scopi.
L'Associazione non ha ad oggetto neppure in parte l'esercizio di attività commerciale e non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Scopi dell’associazione

L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) stimolare, nella Società in cui opera e presso gli imprenditori, la conoscenza dei valori sociali e civili, orientare il comportamento proprio degli imprenditori nel contesto di una libera società di sviluppo;
b) concorrere a promuovere con le istituzioni civili, organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali, forme di collaborazione che consentono di perseguire in comune più vaste finalità di progresso, fatti salvi l'autonomia e gli interessi degli associati;
c) svolgere le seguenti funzioni per i propri associati:
1. tutelare la figura dell'imprenditore e le imprese di trasloco sul piano morale, sociale, economico, sindacale, finanziario, tributario e in ogni altro campo di rilievo promuovendo azioni adeguate e stipulando, a richiesta, convenzioni con le aziende, gruppi di lavoro e loro collettività;
2. studiare, promuovere ed attuare ogni iniziativa per valorizzare e potenziare l'attività del traslocatore;
3. promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, su argomenti di generale interesse per la categoria;
4. fornire alle imprese aderenti servizi di consulenza ed assistenza relativamente alle problematiche di loro interesse;
5. provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
6. favorire una leale intesa ed una reale collaborazione tra gli associati prevedendo e reprimendo ogni forma di dannosa o scorretta concorrenza.

Articolo 3
Codice Etico e Codice di Condotta A.I.T.I.

1. La qualità di socio comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della A.I.T.I., il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastate e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della A.I.T.I., ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
5. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravveda il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice etico, gli organi competenti ne deliberano l’espulsione dall’associazione.
6. La qualità di socio comporta l’obbligo di rispettare il Codice di Condotta A.I.T.I., parte integrante del presente Statuto. Il Codice di Condotta A.I.T.I., contiene come sua parte integrante il Codice etico per imprese operanti nei servizi di trasloco; entrambi i documenti sono allegati al presento Statuto.
7. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni contenuti nel Codice di Condotta A.I.T.I., secondo quanto previsto al comma precedente, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione che provvederanno ad indicare i comportamenti non conformi.
8. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non uniformi la propria condotta agli obblighi scaturenti dal Codice di Condotta A.I.T.I., viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia documentato l’avvenuta conformazione agli obblighi del Codice di Condotta A.I.T.I., gli organi competenti ne deliberano l’espulsione dall’associazione. La sospensione non fa venire meno gli obblighi nascenti dall’art. 7 dello Statuto.

Articolo 4
Il riconoscimento professionale

L’Associazione s’impegna a esercitare tutte le azioni orientate a promuovere l’identificazione e la qualificazione professionale delle imprese iscritte e a consolidare il proprio ruolo di Ente di responsabilità e di garanzia nei confronti di terzi, perseguendo un sempre più marcato riconoscimento professionale dei propri associati, attraverso gli strumenti normativi e l’adozione e l’applicazione del Codice Etico e del Codice di condotta A.I.T.I., come stabilito nell’art. 3 del presente Statuto e dei Contratti-tipo di trasloco, redatti e pubblicati in collaborazione con Unioncamere.

Articolo 5
Requisiti

Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese di qualsiasi dimensione economica che esercitano attività di trasloco e che siano iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con l'impegno di utilizzare personale e mezzi in regola con la vigente normativa ed accompagnata dal certificato di iscrizione alla CCIAA nella cui giurisdizione ha sede l'impresa, dal quale risultino le attività esercitate presso la sede e l’iscrizione all’Albo autotrasportatori per conto di terzi.
Costituisce altresì requisito necessario per l’appartenenza e la nuova iscrizione delle imprese associate l’adozione e l’applicazione del Codice Etico e del Codice di Condotta A.I.T.I., come enunciati nell’art. 3 del presente Statuto.
All'A.I.T.I. possono altresì aderire, previa approvazione del Consiglio Direttivo, dietro semplice domanda e con l'impegno di versare il contributo con loro concordato, altre Associazioni di imprese, Enti, Istituti e altri soggetti giuridici che, pur potendo partecipare con loro delegati designati alle riunioni dell'A.I.T.I., non hanno diritto al voto né possono far parte del Consiglio Direttivo.
Può candidarsi per i ruoli di rappresentanza dell’A.I.T.I. negli organi di controllo (Collegio dei probiviri e Collegio dei revisori) anche un rappresentante nominato da altre Associazioni di imprese aderenti o un singolo soggetto giuridico.

Articolo 6

Modalità di iscrizione

La domanda di ammissione a firma del legale rappresentante va presentata all'Associazione che, a mezzo del Consiglio Direttivo, ne decide l'accettazione previa verifica dei dati documentali forniti.
La domanda, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo precedente, dovrà contenere tutti i necessari dati anagrafici dell'Impresa e la esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
L'Impresa è definitivamente accolta in Associazione dopo la ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota di iscrizione.