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Statuto

Articolo 1
E' costituita in Roma, secondo le leggi vigenti, "l'Associazione Imprese Traslocatori Italiani - A.I.T.I. -" aderente alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - Confetra. L'Associazione può aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali purchè abbiano finalità compatibili con i propri scopi e con quelli della Confetra.

L'Associazione non ha ad oggetto neppure in parte l'esercizio di attività commerciale e non ha scopo di lucro.

Articolo 2
L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) stimolare, nella Società in cui opera e presso gli imprenditori, la conoscenza dei valori sociali e civili, orientare il comportamento proprio degli imprenditori nel contesto di una libera società di sviluppo;

b) concorrere a promuovere con le istituzioni civili, organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali, forme di collaborazione che consentono di perseguire in comune più vaste finalità di progresso, fatti salvi l'autonomia e gli interessi degli associati;

c) svolgere le seguenti funzioni per i propri associati:

  • tutelare la figura dell'imprenditore e le imprese di trasloco sul piano morale, sociale, economico, sindacale, finanziario, tributario e in ogni altro campo di rilievo promuovendo azioni adeguate e stipulando, a richiesta, convenzioni  con le aziende, gruppi di lavoro e loro collettività;
  • studiare, promuovere ed attuare ogni iniziativa per valorizzare e potenziare l'attività del traslocatore;
  • promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, su argomenti di generale interesse per la categoria;
  • fornire alle imprese aderenti servizi di consulenza ed assistenza relativamente alle problematiche di loro interesse;
  • provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
  • favorire una leale intesa ed una reale collaborazione tra gli associati prevedendo e reprimendo ogni forma di dannosa o scorretta concorrenza.

Articolo 3                                                                                                                                                                                  Possono far parte della Associazione tutte le imprese che esercitano attività di trasloco di qualsiasi dimensione economica e che esercitano per conto di terzi l'attività di trasporto su strada.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con l'impegno di utilizzare personale e mezzi in regola con la vigente normativa ed accompagnata dal certificato di iscrizione alla CCIAA nella cui giurisdizione ha sede l'impresa, dal quale risultino le attività dichiarate e quelle esercitate;

All'Associazione possono altresì aderire, dietro semplice domanda e con l'impegno di versare il contributo con loro concordato, Enti e Istituti, che, pur potendo partecipare alle riunioni dell'Associazione, non hanno diritto al voto nè possono far parte degli organi sociali.

Articolo 4
La domanda di ammissione a firma del legale rappresentante va presentata all'Associazione che, a mezzo del Consiglio Direttivo, ne decide l'accettazione previa verifica dei dati documentali forniti.

La domanda, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo precedente, dovrà contenere tutti i necessari dati anagrafici dell'Impresa e la esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

L'Impresa é definitivamente accolta in Associazione dopo la ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5
L'adesione all'Associazione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell'anno in corso computabile dalla data d'iscrizione o di rinnovazione

Articolo 6
L'Impresa che modifichi la propria veste giuridica oppure che sia oggetto di cessione,  fusione  o  trasferimenti  di  quote che modifichino sostanzialmente l'assetto societario, può conservare la sua qualità di Associato qualora, entro il termine di un mese, avvisi l'Associazione delle modifiche intervenute.

Il Consiglio Direttivo può richiedere la documentazione necessaria.

Articolo 7
La qualità di associato si perde:

7.1) per dimissioni;

7.2) per cessazione dell'attività ;

7.3) per radiazione a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (art.3) e/o    per morosità contributiva;

7.4) per espulsione;

Nel caso di cui ai precedenti commi le modalità e i termini della cessazione della qualità di associato verranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti di radiazione ed espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.  L'Assemblea delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.

Articolo 8
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea Generale
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori

Articolo 9
L'Assemblea è composta da tutte le Imprese Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi ed è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nell'interesse degli Associati, o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.  La comunicazione è fatta a mezzo di lettera o e-mail o telefax o telegramma da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.  La riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei voti a disposizione di tutti gli associati.   Tuttavia  trascorsa  un'ora,  l'Assemblea  è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.  Ogni Impresa partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto per ciascun sede o filiale associata.  E' ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altra impresa associata con un massimo di tre deleghe.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 10
L'Assemblea ha il compito:

  • di esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e di    deliberare in merito;
  • di nominare il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti;
  • di nominare il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, cooptando tra questi i Presidenti delle sezioni;
  • di nominare il Collegio dei Probiviri;
  • di nominare il Collegio dei Revisori;
  • di nominare le sezioni, che approvano i loro regolamenti, per l'esame e lo studio dei problemi propri di determinate attività specialistiche delle aziende associate;
  • di deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza ai sensi del  presente statuto o che siano stati ad essa sottoposti dagli organi dell'Associazione;
  • di approvare il Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio;
  • di designare il Segretario. 

 
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Associazione e da un numero di membri determinato dall'Assemblea, dura in carica due anni e si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o anche su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci e sulla loro eventuale espulsione, promuove le iniziative e adotta provvedimenti nell'interesse dell'Associazione, sulla scorta delle direttive tracciate dall'Assemblea.  Determina il trattamento e le funzioni del personale.

Predispone il rendiconto economico e finanziario.
 
Articolo 12
Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto ma non può durare in carica per più di quattro anni consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiedendo le riunioni relative.  In caso di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente eletto dall'Assemblea.

Articolo 13
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea Generale che ne designa anche il Presidente.

I Probiviri durano in carica due anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche associative.

Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati e l'Associazione, oppure fra gli associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta.

Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali radiazioni ed espulsioni dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo e su interpretazione statutaria.
 
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori è formato di numero tre membri tra i quali viene eletto il Presidente.   I componenti del  Collegio dei  Revisori  sono eletti dall' Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.  I Revisori effettivi partecipano di diritto con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio.

I Revisori hanno il compito di controllare nella maniera più ampia la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza delle norme statutarie.  Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta e degli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale.                                                                                                                              

Articolo 15
A tutte le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione provvede l'Associazione stessa mediante la imposizione di un contributo a carico degli associati. L'amministrazione dei proventi dell'Associazione é affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.  I proventi di cui ai precedenti comma restano in ogni caso acquisiti dall'Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 0capitale.

Articolo 16
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo compilerà il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il preventivo di quello in corso, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17
Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberati da un'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata anticipata per fax da spedirsi ad ogni Associato almeno quindici giorni prima della data di convocazione.  L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi degli Associati, ovvero in seconda convocazione, il giorno successivo, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% degli Associati. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662.

Articolo 18
Come previsto dall'art. 10 è costituita la "Sezione F.I.D.I." alla quale aderiscono le aziende associate alla Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux.

La Sezione opera e funziona in conformità alle norme del regolamento che si allega al presente Statuto sotto la lettera A e ne forma parte integrante.

Le aziende che alla data di costituzione dell'Associazione "Imprese Traslocatori Italiani", risultano iscritti alla F.I.D.I., entrano a far parte della "Sezione F.I.D.I.", senza l'osservanza delle formalità richieste per i nuovi aderenti.
 

  
 


Picozzi&Morigi

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